| Unico Enti non commerciali: prorogata la scadenza al 1 ottobre |
|
Slitta di 20 giorni il termine per la presentazione della dichiarazione in via telematica Nuova scadenza anche per il versamento di Ferragosto: tutti i contribuenti tenuti al versamento di imposte e contributi entro il 16 di agosto possono eseguire tale adempimento entro il 20 agosto senza maggiorazioni e sanzioni. Ricordiamo che la presentazione delle dichiarazioni UNICO non è più legata all’approvazione del bilancio o rendiconto, ma va effettuata entro sette mesi dalla chiusura dell’anno solare di riferimento (termine modificato dal D.L. 4-7-2006 n. 223). Gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare (1 gennaio-31 dicembre 2006), infati, avrebero dovuto presentare la dichiarazione in via telematica entro il 31 luglio 2007, secondo quanto riportato dalle istruzioni ministeriali. Ma, con il comunicato stampa del 7 maggio 2007, l’Agenzia delle Entrate ha prorogato il termine al 10 settembre 2007, concedendo altri quaranta giorni di tempo. Infine, il comunicato stampa del 1 agosto 2007, ha ulteriormente prorogato la scadenza delle dichiarazioni al 1 ottobre 2007. Tale differimento è previsto anche per gli enti non commerciali per i quali i termini di presentazione scadono tra il 1° maggio ed il 30 settembre 2007. Mentre per gli enti con esercizio a cavallo di due anni (per esempio 1° settembre 2006 -31 agosto 2007) la dichiarazione è da farsi entro il 31 marzo 2008 e così di seguito, conteggiando sempre sette mesi dopo la chiusura dell’esercizio. Ricordiamo, inoltre, che entro novanta giorni dalla scadenza della presentazione (ai sensi dell’articolo 2 e 8 DPR 322/98) è possibile presentare ancora le dichiarazioni, anche in via telematica, versando una leggera mora di ritardo per ciascuna eventuale dichiarazione ( Redditi, Iva, Irap) presente nell’UNICO. La dichiarazione va presentata in via telematica o direttamente, o tramite il servizio Entratel o Fisconline, o ancora avvalendosi di un intermediario abilitato. Le dichiarazioni presentate tramite una banca o ufficio postale da parte degli enti obbligati alla presentazione in via telematica sono ritenute non redatte in conformità al modello approvato e, di conseguenza, si rende applicabile la sanzione da Euro 258 ad Euro 2.065 ( articolo 8 comma 1 D.Lgs. 471/1997 e C.M. n. 54/E del 19-6-2002).
* ogni sette mesi dopo la chiusura dell’esercizio |
|||||||||