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Elenchi clienti e fornitori: ultime novità Visualizza la notizia in formato PDF (aprirà una nuova finestra)
Pubblichiamo un riepilogo delle esenzioni e degli obblighi per l’elenco 2007 riferito all’anno 2006

Partiamo con una breve cronistoria sulla compilazione dell’elenco clienti-fornitori. L'articolo 37, commi 8 e 9 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito nella legge n. 248 del 4 agosto 2006, ha reintrodotto l' obbligo, per i contribuenti titolari di partita IVA, di presentare all'Amministrazione finanziaria, in via telematica, l'elenco clienti e fornitori. Di conseguenza anche gli enti senza scopo di lucro titolari di partita Iva risultano coinvolti in tale adempimento. Sottolineiamo che gli enti non profit titolari esclusivamente di codice fiscale, non avendo una posizione IVA, non sono toccati da quest’obbligo.

Le specifiche esenzioni per gli enti non profit per l’elenco 2007 riferito all’anno 2006
L’articolo 15 comma 3-ter del DL 81/07, esplicitamente confermato dal contenuto della C.M. n. 53/E del 3 ottobre ha stabilito che:

  • le associazioni di volontariato regolarmente iscritte nei pubblici registri ex legge 266/91 ( e non quindi le cd. Associazioni di volontariato “di fatto” non iscritte) con regolare numero di iscrizione. La circolare ribadisce quanto già contenuto in altre norme. Vale a dire “l’esonero è destinato ad ogni organismo liberamente costituito destinato a svolgere l’attività di volontariato, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie gratuite dei propri aderenti”; 
  • le Onlus regolarmente iscritte (e non cancellate) all’apposita anagrafe tenuta presso le competenti DRE Regionali  a’ sensi del Dlvo 460/97;
  • le associazioni di promozione sociale regolarmente iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali a’ sensi della legge 383/2000 sono esonerate per l’anno 2007 ( e quindi per i dati 2006) dall’invio di tale adempimento. Mentre per l’anno 2008 ( quindi per i dati dell’anno 2007) sarà emanato apposito decreto in merito agli adempimenti delle categorie sopra richiamate.

Inoltre, in base all’interpretazione della C.M. n. 53/E del 3-0-2007, usufruiscono dell’esonero dagli elenchi 2007 ( relativi al 2006) tutti gli enti non commerciali che:

  • che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, cioè enti in cui le attività istituzionali sono sempre superiori alle attività commerciali,  in relazione alle quali tornano applicabili le disposizioni dell’art. 18 DPR 600/1973 ( ricavi non superiori ad Euro 309.874,14 per le attività di servizi e non superiori ad Euro 516.456,90 per le altre attività); 
  • le associazioni in regime di legge agevolata 398/91.

Quindi come noto, un’ampia fascia di esenzione che dovrebbe riguardare la quasi totalità degli enti senza scopo di lucro. Restano fuori dall’esenzione e quindi sono tenuti a tali elenchi:

  • gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali , quindi al di fuori del paletto di esenzione sopra fissato e ribadito dalla C.M. n. 53/E del 3-10-2007 punto 2.2.2 lettera a).

Una raccomandazione, a tal proposito, è necessaria. L’attenta analisi della riclassificazione delle propri attività a fini istituzionali o a fini commerciali può avere ripercussioni anche sulla presentazione dell’Elenco Clienti e Fornitori, oltre che su gli altri adempimenti di natura contabile e fiscale.
La cadenza dell’invio è annuale e dovrà essere effettuata, all’infuori del 2007 e quindi a partire dal 2008, in base a quanto prevede la norma e cioè entro sessanta giorni alla scadenza della Comunicazione Dati Iva scadente solitamente al 28 febbraio e quindi entro il 29 aprile di ciascun anno con riferimento alle fatture emesse e ricevute nell’anno d’imposta precedente.
Alla data attuale, per l’anno 2007, la prima scadenza per la presentazione dell’elenco clienti e fornitori é al 15 ottobre 2007 per i contribuenti con liquidazione mensile IVA in contabilità ordinaria e al 15 novembre 2007 per gli altri contribuenti obbligati.
Infine, ricordiamo che, per i soggetti obbligati, la presentazione degli ELENCHI CLIENTI E FORNITORI può avvenire esclusivamente per il canale telematico in proprio o a mezzo intermediario abilitato e che  le sanzioni amministrative previste per la mancata presentazione degli elenchi, nonché per l’invio degli stessi con dati falsi o incompleti, vanno da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro. In proposito è stato chiarito che è possibile applicare il cosiddetto istituto del “ravvedimento operoso” e, quindi, sarà possibile reinviare tali elenchi al fine di correggere eventuali errori od omissioni, con il pagamento di sanzioni ridotte.



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