 Pubblicata la circolare
La Regione Lombardia, attraverso l’adozione di n. 3 Dgr relativi alla “Definizione dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali:
- la prima infanzia (Dgr n. 20588 del 11/2/2005);
- accoglienza residenziale per minori (Dgr n. 20762 del 16/2/2005);
- le persone disabili” (Dgr n. 20763 del 16/2/2005).
Ha dato avvio al percorso di riordino della rete degli interventi, dei servizi e delle strutture sociali, rimandando ad un momento successivo la riclassificazione di tutte le altre unità di offerta. Peraltro, in attesa che vengano emanati specifici atti deliberativi con i quali la Regione deve stabilire le regole ed i requisiti per tutte le diverse unità di offerta, restano in vigore le definizioni ed i requisiti stabiliti dal P.S.A. 88/90.
La novità di maggior rilievo consiste proprio nella revisione critica di tale P.S.A. con la creazione di un nuovo sistema che prevede l'ntroduzione, così come avvenuto per il sistema socio-sanitario regionale, a fianco dell'autorizzazione al funzionamento, dell'accreditamento e del contratto.
Autorizzazione al funzionamento: provvedimento amministrativo che consente ad una unità di offerta di avviare legalmente la gestione ed erogare interventi e prestazioni a favore di cittadini.
È di competenza dei Comuni (legge 328/00) e spetta alla Regione la definizione di tempi e modalità di trasferimento agli stessi della funzione concessoria. Tuttavia, poiché tale funzione in Lombardia è attualmente in capo alle Province (legge regionale 1/86), fino alla emanazione e pubblicazione dei provvedimenti regionali di trasferimento, le Province continuano ad esercitare la funzione di concessione dell'autorizzazione al funzionamento, richiedendo alle ASL le verifiche del possesso dei requisiti oggettivi o avvalendosi della perizia asseverata.
È importante rilevare l’esistenza di scadenze stringenti relative sia alla presentazione della dichiarazione di inizio attività, sia all'applicazione della legge 626/94 in merito alle Unità d’offerta Prima infanzia, ai Servizi diurni per disabili, ai Servizi Formativi all’Autonomia, così come alle Comunità alloggio disabili, per le quali si rimanda alle circolari in nota.
Accreditamento: provvedimento amministrativo che consente ad una unità di offerta autorizzata al funzionamento di erogare interventi e prestazioni a favore di cittadini con un livello di qualità definito dall'Ente accreditante. Sono necessari ulteriori requisiti rispetto a quelli richiesti per l'autorizzazione al funzionamento. Spetta alla Giunta regionale determinare i “criteri” di accreditamento, al fine di garantire una sufficiente omogeneità, mentre i Comuni, in ambito associato, definiscono i “requisiti” che le strutture del proprio territorio dovranno possedere per poter essere accreditati, attenendosi ai limiti minimi e massimi stabiliti dalla Regione (dgr 20943/05 per i requisiti cui devono attenersi le strutture diurne per la prima infanzia, per i disabili e di accoglienza residenziale per minori e disabili).
Contratto: atto che impegna l'ente accreditante e la struttura accreditata, in ordine alle modalità di erogazione e pagamento delle prestazioni/interventi resi ai cittadini. Si precisa che il solo accreditamento non dà automaticamente diritto ad acquisire i finanziamenti pubblici: per ottenerli dovrà essere sottoscritto un apposito contratto.
|