 L'Agenzia delle Entrate fissa i parametri per la deduzione
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, ha pubblicato la circolare n.39/E del 19 agosto 2005 "Imposte sui redditi. ONLUS e terzo settore. Erogazioni liberali. Articolo 14 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
La circolare fornisce chiarimenti in merito all'applicazione delle misure adottate per favorire lo sviluppo economico, sociale e territoriale con il decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005, con particolare riferimento all'art. 14 che disciplina i limiti di deducibilità delle donazioni a favore di alcuni soggetti appartenenti al terzo settore.
È bene richiamare come il decreto abbia previsto la possibilità di deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nel limite massimo di 70.000,00 euro delle donazioni effettuate a favore di alcuni enti senza fini di lucro precisamente individuati dal decreto stesso.
I soggetti beneficiari delle deduzioni sono:
le persone fisiche soggette all'IRPEF;
enti soggetti all'IRPEG.
I beneficiari delle erogazioni liberali sono:
1. le onlus (comprese le onlus di diritto e le onlus parziali);
2. le associazioni di promozione sociale iscritte nell´apposito registro nazionale;
3. le fondazioni e le associazioni riconosciute che hanno per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e pesaggistico.
I chiarimenti principali riguardano i mezzi di pagamento che devono essere utilizzati dal donante (banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Le erogazioni liberali possono essere costituite anche da beni in natura, il cui valore dovrà essere determinato facendo riferimento al valore normale del bene (determinato in situazione di libera concorrenza).
L'art. 14 del decreto prevede precisi obblighi contabili per gli enti riceventi le donazioni:
- la tenuta di scritture contabili, complete ed analitiche rappresentative dei fatti di gestione;
- la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
Ulteriore elemento sul quale porre attenzione è rappresentato dalle sanzioni previste in aggiunta a quelle già stabilite dalle vigenti disposizioni di legge.
Si richiamano:
- la sanzione amministrativa maggiorata del 200% in caso di esposizione da parte del donante nella dichiarazione dei redditi di deduzioni effettuate in violazione della norma di legge;
- la responsabilità solidale dell´ente beneficiario e dei suoi amministratori in caso di deducibilità effettuate indebitamente (mancato rispetto della normativa) per le maggiori imposte e sanzioni addebitate ai soggetti erogatori.
È necessario ricordare anche le deduzioni fiscali previste dall'art. 14 del decreto n. 35 del 14 marzo 2005, non sono cumulabili con altri tipi di agevolazioni fiscali previste in materia.
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