| Esenzione Ires per le Associazioni senza scopo di lucro |
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Che svolgono attività culturali, artistiche e di carattere storico: invio della richiesta entro il 13 febbraio 2008 A distanza di quasi un anno dalla legge istitutiva dell’agevolazione, con un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 14 dicembre 2007, è stato approvato il Modello , con relative annesse Istruzioni, che gli enti dovranno inviare, esclusivamente in via telematica, per poter essere ammessi all’elenco dei beneficiari dell’agevolazione. Il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2007 con il Decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze n. 228 del 8 novembre 2007. La prima richiesta riguarderà, congiuntamente, le annualità 2007 e 2008, mentre, in seguito, le associazioni dovranno presentare l’istanza per ogni singola annualità nel periodo compreso tra il 20 luglio ed il 20 settembre di ciascun anno. La richiesta per l’agevolazione dovrà essere inviata esclusivamente in via telematica, o in proprio dall’ente non profit richiedente, oppure attraverso gli intermediari abilitati (commercialisti, Caaf, eccetera), per questa prima volta, entro e non oltre il 13 febbraio 2008 (cioè entro sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). Tale istanza potrà essere presentata dalle associazioni senza fine di lucro che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e tradizioni delle comunità locali, che chiedono di essere inserite nell’apposita lista dei soggetti beneficiari di tale contributo fissato in 5 milioni di Euro ed ha natura di agevolazione fiscale, cioè riguarda l’esenzione IRES. Infatti, con questo provvedimento di esenzione dall' IRES, le associazioni sopra citate sono equiparate ai soggetti esenti dall’IRES indicati dall’articolo 74 comma 1 del TUIR, vale a dire allo Stato e alle Amministrazioni territoriali, che come noto non versano l’IRES per lo svolgimento delle loro attività. Vediamo di seguito gli adempimenti connessi a questa nuova agevolazione per il non profit. Gli adempimenti connessi all’agevolazione La richiesta, mediante invio telematico, deve contenere i dati identificativi dell’associazione e del legale rappresentante, tipici di ogni modello fiscale. La domanda dovrà recare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000, quindi con la consapevolezza delle responsabilità, anche penali, che questo comporta in caso di dichiarazione mendace), sottoscritta dal legale rappresentante. La dichiarazione sostitutiva (vedi modello allegato precedentemente) dovrà contenere le seguenti informazioni:
Conclusioni A seguito dell’istanza e al termine delle presentazioni delle stesse, l’Agenzia delle Entrate verificherà l’esistenza dei requisiti formali e redigerà apposito elenco degli enti ammessi a godere del beneficio che sarà inviato nei successivi quaranta giorni al Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia, il quale, con proprio decreto da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale, individuerà i soggetti beneficiari finali. Inoltre, con controlli periodici ed a campione, l’Agenzia delle Entrate, verificherà quanto contenuto nelle dichiarazioni di autocertificazione sostitutive dell’atto di notorietà, con l’applicazione, in caso di contenuti non veritieri, delle sanzioni prevista dal Capo VI del DPR 445/2000. Ricordiamo infine che sul sito www.agenziaentrate.it è disponibile il Software di compilazione per l’invio telematico. Documenti allegati Glossario sul significato dei termini Ires e Sostituti d’Imposta Modello di domanda da utilizzare da parte delle Associazioni senza fini di lucro, per l'ammissione alla fruizione dei benefici Istruzioni di compilazione Provvedimento del 14/12/2007 - Approvazione del modello di domanda per l'ammissione ai benefici previsti dall'articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n° 296, in favore delle associazioni senza fini di lucro (pubblicato nella G. U. n. 299 del 27/12/ 2007) Articolo 1 comma 185 della Legge 296/2006 Decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze n. 228 del 8 novembre 2007 Articolo 74 comma 1 del TUIR |