| Finanziaria 2008: i gruppi di acquisto solidali |
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La Finanziaria 2008 tenta di risolvere una questione ben nota e complessa riguardante le iniziative di “commercio equo e solidale”. La norma contenuta nei commi 266 e 267 tenta di risolvere una questione ben nota e complessa riguardante le iniziative di “commercio equo e solidale”. Tali iniziative promuovono il consumo dei beni prodotti nei paesi in via di sviluppo (saltando i costi della catena distributiva ed aumentando così il reddito dei produttori) o in genere di beni il cui acquisto genera comportamenti considerati virtuosi (alimenti e beni in genere ecocompatibili etc.), mediante l’acquisto (o, se del caso, l’importazione) e la rivendita dei beni da promuovere; così facendo, svolgono una tipica attività considerata commerciale dalla normativa fiscale, senza peraltro godere delle esclusioni contenute all’interno della normativa Onlus. Con la normativa previgente, tale attività era sostanzialmente impossibile da svolgere con lo strumento di una Associazione: con un ente di tal genere ci si ritrovava immediatamente nell’ambito degli enti di tipo commerciale, con gli adempimenti contabili di una società per azioni e con la piena tassazione di eventuali margini; per questo motivo, le iniziative di commercio equo e solidale vengono in Italia svolte sostanzialmente dalle cooperative, che coniugano un trattamento fiscale conveniente con una struttura contabile complessa, tipica delle società commerciali. I commi in oggetto tentano di ampliare ai soggetti associativi la reale possibilità di svolgere tali attività: sono però stati evidentemente scritti in un contesto e con una modalità espositiva non fiscale, così che risultano alquanto fumosi; tentiamo di capirne il significato. Quali sono le operazioni che vengono agevolate? L’agevolazione concerne operazioni che devono avere caratteristiche soggettive e oggettive:
Per le operazioni effettuate unicamente nei confronti degli aderenti ai gruppi l’attività di acquisto non è considerata commerciale sia ai fini delle imposte dirette che dell’Iva. Quindi, non devono essere svolti gli adempimenti ai fini Iva (fatturazione o gestione dei corrispettivi); conseguentemente non si potrà detrarre l’Iva pagata in sede di acquisto o di importazione, anche intracomunitaria; non si sarà soggetti ad IRES (peraltro, visto che non c’è ricarico, non potrà mai esserci materia imponibile) e non ci sono adempimenti contabili, anche se ci si chiede come eventualmente poter dimostrare l’assenza completa di “ricarico”. Sarà opportuna e consigliabile la tenuta di un libro soci nel quale annotare gli associati, per dimostrare appunto la caratteristica degli acquisti effettuati per conto degli associati stessi. Le associazioni potranno eventualmente cedere beni a terzi non associati: in tal caso saranno assoggettati agli obblighi contabili che, se le operazioni “commerciali” così definite rimarranno non prevalenti, potranno essere limitati alle operazioni stesse; qualora le operazioni commerciali divenissero prevalenti, l’ente perderebbe la qualifica non commerciale e conseguentemente tutte le operazioni effettuate sarebbero assoggettate ad imposizione diretta e indiretta. Quali conclusioni si possono trarre? È una normativa non particolarmente chiara e il cui ambito di applicazione, escludendo i non soci, impedisce di far uscire il commercio equo e solidale dalla stretta cerchia degli aderenti; ed escludendo ogni ricarico impedisce ogni pur minima struttura organizzativa che da tale ricarico sarebbe sostenuta; confina anche il commercio equo e solidale nell’ambito di volontariato puro che sembra il concetto di ente non commerciale particolarmente caro al viceministro delle Finanze: probabilmente la paura di una sanzione europea per un attacco agli ormai intoccabili diritti della concorrenza ha prodotto una normativa certamente non caratterizzata dalla audacia e dalla innovazione. Rimangono inoltre due serie di problemi irrisolti, che sarebbe interessante fossero almeno affrontati in chiave interpretativa, oltre alle incertezze di cui sopra:
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