 Prima puntata: la Pubblicità, a cura di Carlo Mazzini e Sergio Ricci
Sempre più frequentemente, al fine di reperire risorse per il loro sviluppo, anche le organizzazioni senza scopo di lucro realizzano attività di varia natura coinvolgendo imprese o comunque soggetti lucrativi nello svolgimento delle attività stesse. La natura di tali rapporti, ovviamente, non presenta caratteri di neutralità per il diritto civile e per il diritto tributario, e per la differente natura dei soggetti senza scopo di lucro1 coinvolti può presentare dei differenti risvolti, specie in materia tributaria. Scopo di questa serie di puntate è presentare il tema della natura dei rapporti tra soggetti lucrativi ed enti senza scopo di lucro, e nello specifico le organizzazioni di volontariato, con particolare riferimento agli aspetti di natura tributaria.
|
LA PUBBLICITA’
|
Descrizione
La pubblicità è quell’attività promozionale che si determina e si collega ad un preciso evento (iniziativa, progetto, attività), in un rapporto di semplice occasionalità (per esempio cartelli collocati ai margini di un campo sportivo, pubblicazioni promozionali di un evento, manifesti, striscioni o altri richiami acustici o visivi), in cui la stessa occasionalità è da intendersi come azione promozionale non continuativa.
Nel caso tale azione ha natura continuativa invece è da intendersi come forma di sponsorizzazione (ved. scheda seguente) |
Norma o prassi
Caratterizzazione del contratto pubblicitario è la sinallagmaticità 2 (reciprocità) tra la società commerciale e l’ente non profit (e quindi anche per le organizzazioni di volontariato).
La definizione di pubblicità in relazione ad un evento é oggetto di un notevole intervento giurisprudenziale.
In assenza di normativa specifica, interessanti orientamenti sono stati definiti dalla sentenze della Corte di Cassazione (n. 428 e n. 429 del 1986), come abbiamo già sopra menzionato all’interno della “definizione di pubblicità”. |
Trattamento fiscale
Le organizzazioni di volontariato, ex legge 266, per la natura delle loro attività non dovrebbero svolgere operazioni di tale natura in quanto non previste tra le fonti di entrata della legge 266/91 e neanche nell’apposito D.M. pubblicato nella G.U. n. 134 del 10 giugno 1995; quindi in nessun modo le pubblicità possono essere effettuate come attività commerciali marginali e rientrano sempre tra le attività commerciali “pure” con tutti gli obblighi che ne conseguono. Quindi una organizzazione di volontariato ex legge 266, per quanto già descritto, in caso di effettuazione di attività di pubblicità, pone la medesima nelle condizioni di rischio di cancellazione dal Registro del Volontariato, e quindi anche della perdita di qualifica di ONLUS di diritto, oltre alle responsabilità civili ed agli adempimenti di natura contabile e fiscale comunque in capo all’organizzazione.
Quindi le attività di pubblicità per una organizzazione di volontariato si configurano sempre come attività commerciali, e, come tali necessitano di partita IVA, con i relativi adempimenti di carattere fiscale e contabile e comunque “con i rischi sopra richiamati”. |
Particolarità e adempimenti
Ricordiamo, infine, quanto segnalato dalla “Guida al controllo degli Enti non profit” del Corpo Generale della Guardia di Finanza, come indizio “pesante” di attività commerciale : “ (…) le relative operazioni, considerate commerciali sia ai fini IRES che IVA, non possono essere poste in essere da Onlus neppure a fini di autofinanziamento…”. Ed inoltre in tale guida è segnalato che “il controllo (… per le Onlus ndr) dovrebbe comprendere l’esame analitico dei soggetti che hanno erogato il contributo. Ciò allo scopo di verificare l’assenza del sinallagma. Per esempio, il consenso erogato dall’organizzazione a forme di pubblicità , anche indiretta, (…) a favore dell’erogante”. |
1 - Non ci si stancherà mai di ripetere l’importanza “sociologica” del termine “terzo settore” oppure “non profit” ma nella loro accezione “sociologica” e/o “culturale”. Invece, non ci si stancherà anche mai di ripetere che giuridicamente e soprattutto fiscalmente i soggetti del “terzo settore” sono spesso molto diversi. Un’organizzazione di volontariato ex legge 266, una ONG ex legge 49, una Onlus per opzione DRE, un ente ecclesiastico, una associazione di promozione sociale ex legge 383, una cooperativa sociale ex legge 381 e cosi di seguito, sono soggetti che hanno un’identità giuridica data spesso da leggi speciali e soprattutto dei diritti e doveri fiscali molto precisi e assolutamente non confondibili tra di loro.
2 - La sinallagmaticità (reciprocità) avviene quando lo scambio è non solo in denaro ma altresì in natura oppure attraverso il cosiddetto “cambio merce” (ovvero concessione reciproca di scambio di spazi pubblicitari).
|