 Seconda puntata: la Sponsorizzazione, a cura di Carlo Mazzini e Sergio Ricci
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LA SPONSORIZZAZIONE
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Descrizione
La sponsorizzazione è un contratto atipico1 a prestazioni corrispettive con il quale lo sponsorizzato si impegna, dietro pagamento di un corrispettivo in denaro o in natura, ad associare (abbinare) per un certo periodo di tempo, il nome (il prodotto, il marchio, i servizi o comunque l’attività produttiva) dello sponsor al proprio, rendendo esplicito che la manifestazione o la partecipazione dello sponsorizzato alla manifestazione è conseguente dell’onere sostenuto dallo sponsor.
Caratterizzazione del contratto di sponsorizzazione è la sinallagmaticità2 (reciprocità) tra lo sponsor e il soggetto sponsorizzato.
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Norma o prassi
La definizione di sponsorizzazione (nonché la relativa distinzione tra sponsorizzazione e pubblicità in relazione ad un evento) é oggetto di un notevole intervento giurisprudenziale. In assenza di normativa specifica degli interessanti orientamenti sono stati definiti dalla sentenze della Corte di Cassazione che andiamo brevemente ad illustrare nei punti più salienti:
- la sentenza della Corte di Cassazione n. 5086 emessa il 21 maggio 1998 ha definito la sponsorizzazione come quel contratto che comprende una serie di ipotesi nelle quali un soggetto, detto sponsorizzato (o sponsee secondo i termini anglosassoni) si obbliga a consentire ad altri l’uso del proprio nome, logo, marchio o immagine per promuovere, dietro corrispettivo, un marchio di natura commerciale o un prodotto specificatamente marchiato. Quindi non si tratta di svolgimento di attività in comune e quindi di un contratto di natura associativa, ma di un contratto di natura commerciale in quanto ha per oggetto lo scambio di prestazioni;
- a rafforzare tale aspetto appena enunciato, anche la sentenza della Corte di cassazione n. 9880, emessa in data 11 ottobre 1997, prevede che, in ogni caso, l’obbligazione assunta dallo sponsorizzato (e quindi anche da un ente senza scopo di lucro) ha piena natura patrimoniale ai sensi dell’art. 1174 c.c. anche se la natura della sponsorizzazione si sostanzia esclusivamente in comportamenti di testimonianza a favore del marchio o del prodotto di natura commerciale.
Quindi la giurisprudenza della Suprema Corte è chiara nella definizione della fattispecie contrattuale della sponsorizzazione, si tratta di un contratto: atipico, a forma libera e non predestinata e sempre a prestazioni corrispettive, cioè sinallagmatiche.
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Trattamento fiscale
Ma quali sono le implicazioni fiscali di questa particolarissima partnership di natura commerciale tra società commerciale ed enti non-profit?
Affrontiamo prima in termini generali l’attività di sponsorizzazione sia con riferimento alla fiscalità diretta che alla fiscalità indiretta. Partiamo da quest’ultima.
La disciplina italiana relativa all’Iva, nell’art. 4 comma 5 lettera i) del DPR 633/72 fissa il principio generale definendo “in ogni caso” commerciali le operazioni aventi per oggetto pubblicità commerciale, comprese le sponsorizzazioni. Su tale aspetto specifico, ed a esplicare con precisione tale livello normativo, di tali operazioni che sono definite “a commercialità oggettiva” è intervenuta la Risoluzione n. 88/E del 11 luglio 2005. Tale risoluzione è partita dall’interpello di un ente che chiedeva il trattamento fiscale di due versamenti da parte di due società (rispettivamente di Euro 100.000,00 e di Euro 20.000,00) in cambio dell’inserimento dei loghi delle società stesse su tutto il materiale necessario per sponsorizzare l’iniziativa. L’Agenzia delle Entrate, previo richiamo ad una delle sentenze della Cassazione sopra indicate, ha preliminarmente individuato in tal modo l’operazione: “nella fattispecie in esame, lo sponsor, dietro corresponsione di una determinata somma in denaro, ha ottenuto, da parte del soggetto sponsorizzato, l’inserimento del logo su tutto il materiale utilizzato. ( l’associazione…) ha agito in veste di sponsee, ovvero si è impegnato a veicolare il nome di un soggetto che, a sua volta, si è impegnato ad erogare un determinato corrispettivo. L’operazione in oggetto, quindi, presenta tutti i requisiti che caratterizzano il contratto di sponsorizzazione e cioè: la natura onerosa dell’accordo, l’esistenza di prestazioni contrapposte tra lo sponsor ed il soggetto sponsorizzato, la realizzazione di una pubblicità per lo sponsor”. Come si può notare l’Agenzia delle Entrate ha individuato con grande precisione l’attività che spesso è posta in essere, anche tra società commerciali ed enti senza scopo di lucro. E la conclusione della Risoluzione ministeriale in merito agli aspetti fiscali imponibili dell’operazione non lascia spazio ad ambiguità di sorta : “…..la sponsorizzazione costituisce sempre una forma atipica di pubblicità commerciale, attività considerata ai sensi dell’articolo 4, comma 5 lett. i) del DPR 633/72, in ogni caso commerciale. Concretizzando l’attività di sponsorizzazione in esame un’attività di natura commerciale, sorge in capo all’ente (associazione..ndr..) il presupposto soggettivo….che rileva come attività commerciale”.
In merito alla “possibilità” (da noi esplicitamente esclusa) di far apparire in “altro modo” operazioni di sponsorizzazione si ricorda la Risoluzione ministeriale n. 113/E del 14.7.2000 che ritiene giustamente che l’omessa fatturazione di un’operazione imponibile ai fini Iva configura sempre violazione sostanziale (addirittura anche in mancanza di debito d’imposta) e conferma l’affermazione in cui, in ipotesi di operazioni di natura sinallagmatica e a corrispettivi non regolarizzate fiscalmente, sono commesse almeno le seguenti violazioni: omessa fatturazione e registrazione da parte di entrambi i soggetti Iva in qualità di prestatori di servizi e acquisiti di servizi senza emissione di fattura da parte dei soggetti Iva in qualità di committenti. Senza ovviamente considerare anche gli altri pesanti , possibili aspetti sanzionatori di altra natura.
Passando agli aspetti di fiscalità diretta dell’operazione, si ricorda quanto segue. L’art. 148 comma 4 lettera d) definisce anche ai fini delle imposte dirette le attività di pubblicità ed anche sponsorizzazione come attività “oggettivamente commerciali”, cioè che sono considerate sempre e comunque commerciali.
Attività di sponsorizzazione con riferimento alle organizzazioni di volontariato iscritte ex lege 266/91.
Per quello che concerne le organizzazioni di volontariato, ex legge 266, per la natura delle loro attività non devono svolgere operazioni di tale natura in quanto non previste tra le fonti di entrata della legge 266/91 e neanche nell’apposito D.M. pubblicato nella G.U. n. 134 del 10 giugno 1995; quindi in nessun modo le sponsorizzazioni possono essere effettuate come attività commerciali marginali e rientrano sempre tra le attività commerciali “pure” con tutti gli obblighi che ne conseguono. Quindi una organizzazione di volontariato, ex legge 266, per quanto già descritto, in caso di effettuazione di attività di sponsorizzazione, pone la medesima nelle condizioni di rischio di cancellazione dal Registro del Volontariato, e quindi anche della perdita di qualifica di ONLUS di diritto, oltre alle responsabilità civili ed agli adempimenti di natura contabile e fiscale comunque in capo all’organizzazione.
Quindi le attività di sponsorizzazione per una organizzazione di volontariato si configurano sempre come attività commerciali, e, come tali necessitano di partita IVA, con i relativi adempimenti di carattere fiscale e contabile e comunque “con i rischi sopra richiamati”.
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Particolarità e adempimenti
Come già esposto per le sponsorizzazioni è doveroso ricordare, anche nel caso delle forme di pubblicità, quanto segnalato dalla “Guida al controllo degli Enti non profit” del Corpo Generale della Guardia di Finanza, come indizio “pesante” di attività commerciale: “ (…) le relative operazioni, considerate commerciali sia ai fini IRES che IVA, non possono essere poste in essere da Onlus neppure a fini di autofinanziamento…”. Ed inoltre in tale guida è segnalato che “il controllo (… per le Onlus ndr) dovrebbe comprendere l’esame analitico dei soggetti che hanno erogato il contributo. Ciò allo scopo di verificare l’assenza del sinallagma. Per esempio, il consenso erogato dall’organizzazione a forme di pubblicità , anche indiretta, (…) a favore dell’erogante”. |
1 - Il contratto atipico è tale quando non è previsto e tipizzato. Ha trovato la propria “legittimazione” ai sensi dell’art. 1322 c.c. in quanto realizza interessi meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento giuridico. Si ricorda inoltre, l’articolo 43 della legge 449/97 : “…al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza di lucro, costituite con atto notarile…”
2- La sinallagmaticità (reciprocità) avviene quando lo scambio è non solo in denaro ma altresì in natura oppure attraverso il cosiddetto “cambio merce” (ovvero concessione reciproca di scambio di spazi pubblicitari).
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