|
La natura dei rapporti tra organizzazioni di volontariato e mondo dell’impresa |
|
 Terza puntata: la Donazione, a cura di Carlo Mazzini e Sergio Ricci
|
LA DONAZIONE
|
|
Descrizione e riferimenti normativi
“La donazione è il contratto con il quale una parte, per spirito di liberalità, arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione” (art. 769 codice civile).
La donazione si perfeziona quando il donatario accetta dal donante la somma di denaro, il bene o il servizio offerto. Lo spirito di liberalità deve intendersi quale mancanza di interesse economico o vantaggio del donante.
Il motivo che ha determinato il donante all’attribuzione è di solito irrilevante, salvo il caso di illiceità o errore. Ciò che rileva è la non obbligatorietà e l’assenza di un ritorno economico.
|
|
Trattamento fiscale
Per le organizzazioni di volontariato
Le donazioni sono espressamente previste come entrate tipiche per le organizzazioni di volontariato (art 5, c 1, lett e, L 266/91). Esse sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni (art 8, c 2, L 266/91).
Per il donante
C'è la possibilità di portare in deduzione o detrazione parte o tutto l’importo della donazione.
Caso 1. OdV che tiene scritture contabili atte a rappresentare con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere e redigono un rendiconto patrimoniale, economico e finanziario.
- Donazioni di denaro e di beni da parte di persone fisiche o aziende
- Applicabile la cd “Più dai, meno versi”: DL 35/05, art 14, che consente la deducibilità fino al 10% del reddito complessivo con un limite massimo di € 70.000.
Caso 2. ODV che tiene scritture ridotte ad un libro giornale e conseguente rendiconto “entrate / uscite”.
- Donazioni di denaro da parte di persone fisiche
- Applicabile il TUIR (art 15, c 1, lett i-bis, DPR 917/86), che consente la detraibilità al 19% fino a erogazione massima di € 2.065,83.
- Donazioni di denaro da parte di aziende
- Applicabile il TUIR (art 100, c 2, lett h, DPR 917/86), che permette la deducibilità non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato
- Donazioni di beni da parte di aziende
- Applicabile la “Legge Onlus” (art 13, D Lgs 460/97), che consente:
- deducibilità come erogazione fino ad un costo specifico di acquisto o produzione non superiore a € 1.032,91;
- deducibilità come costo fino al 2% del reddito complessivo o fino a € 2.065,83;
- deducibilità senza limiti per farmaci e alimentari
|
|
Particolarità e adempimenti
Per il caso 1; per le donazioni di beni
Per determinare il valore del bene, rifarsi al prezzo mediamente praticato alle stesse condizioni, ai listini o ad una perizia.
Obbligo di emissione di una ricevuta che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l’indicazione dei relativi valori.
Per il caso 2; per le donazioni di beni
Ad eccezione dei beni facilmente deperibili o prossimi alla scadenza, per fruire della deducibilità è necessario seguire una particolare procedura di comunicazione alla DRE e di registrazione contabile ai fini Iva.
ATTENZIONE
Per le donazioni non di modico valore è necessario che la donazione avvenga per atto pubblico (art 782 cc). Il modico valore è da valutarsi anche sulla base delle condizioni economiche del donante (art 783 cc).
|
|
Descrizione e riferimenti normativi
“La donazione è il contratto con il quale una parte, per spirito di liberalità, arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione” (art. 769 codice civile).
La donazione si perfeziona quando il donatario accetta dal donante la somma di denaro, il bene o il servizio offerto. Lo spirito di liberalità deve intendersi quale mancanza di interesse economico o vantaggio del donante.
Il motivo che ha determinato il donante all’attribuzione è di solito irrilevante, salvo il caso di illiceità o errore. Ciò che rileva è la non obbligatorietà e l’assenza di un ritorno economico.
|
|