 Al VII Convegno nazionale sul volontariato di Legautonomie a Verona
Sotto la spinta dei nuovi bisogni sociali, la natura e l’azione del volontariato appaiono oggi in continua evoluzione. Il panorama risulta decisamente diverso rispetto al 1991, quando è stata approvata la legge 266 sul volontariato. Nel frattempo ci sono state le modifiche fondamentali apportate all’ordinamento costituzionale, con la riforma del titolo V della Costituzione, mentre la normativa afferente più in generale l’intero settore del non profit è cresciuta in modo disorganico, senza alcun criterio di sistematicità.
Da quindici anni ormai, il Convegno nazionale di Verona sul volontariato è un appuntamento di verifica dello stato di attuazione della legge 266/1991, testo legislativo di base sul volontariato e sulle forme di collaborazione poste in essere tra il volontariato e gli enti locali, al fine di realizzazione una rete di servizi e di prestazioni in grado di diffondere la coesione sociale e la cultura della solidarietà. “Bilanci, problemi e proposte”: di questo si è parlato nel convegno, dal 23 e il 24 febbraio. Una tavola rotonda sul volontariato inteso come risorsa per le comunità locali e il singolo cittadino, in grado di intervenire anche e soprattutto laddove gli enti locali non hanno modo di farlo o necessitano di collaborazione per la realizzazione di progetti e interventi. Il tutto, appunto, nel rispetto del nuovo principio costituzionale della “sussidiarietà orizzontale”, per il quale primo attore chiamato a perseguire la soddisfazione di bisogni individuali e collettivi è il cittadino stesso, prim’ancora dell’ente locale che, invece, è chiamato a sostenere il cittadino, singolo o facente parte di associazioni nella sua azione.
Secondo una ricerca di Legautonomie, si tratta di un punto cruciale, uno di quelli sui quali insiste la criticità riscontrata nel rapporto tra associazioni di volontariato ed enti locali. L’art. 7 della legge 266 prevede, infatti, un solo tipo di rapporto giuridico tra le parti, la convenzione, per la quale però – come sottolinea Legautonomie - il legislatore non ha previsto la possibilità che le associazioni di volontariato partecipino alle funzioni di programmazione e di co-progettazione dei servizi e degli interventi. Secondo quanto disposto dal citato articolo 7, i soggetti che possono stipulare convenzioni sono soltanto associazioni di volontariato ed enti pubblici. Resta escluso – secondo Legautonomie - il “volontariato singolo”, quello che non si appoggia ad alcuna organizzazione, ma il cui ruolo è stato riconosciuto dalla legge 328/2000: l’articolo 1 (commi 5 e 6) della legge, infatti, contempla proprio la partecipazione di singole persone alla definizione e alla realizzazione del sistema integrato. La ricerca effettuata da Legautonomie - anche alla luce della più recente dottrina giuridica -, ribadisce inoltre la necessità che le convenzioni stipulate trovino presto un nuovo utilizzo, soprattutto in rapporto alla partecipazione del volontariato alla funzione di programmazione e di co-progettazione. Altresì importante, poi, il superamento del concetto di “volontariato organizzato”, così da rendere applicabili anche al “volontario singolo” le disposizioni della legge 266.
Tra le criticità insite nel rapporto tra volontariato ed enti locali, anche il mancato ricorso a “convenzioni plurime”, quelle che, coinvolgendo più amministrazioni e organizzazioni di volontariato, secondo Legautonomie risulterebbero più coerenti con la logica “a rete” della legge quadro 328/2000 e con la logica della solidarietà che è presupposto del volontariato. La ricerca ha evidenziato anche altre criticità, come l’ambiguità che aleggia intorno alla valenza economica di alcune prestazioni fornite dai volontari, soprattutto in relazione al riscontro economico dei soggetti del non profit che, con ben altro titolo rispetto ai volontari, operano come imprese nel mercato dei servizi sociali. Ulteriore limite del rapporto tra associazioni di volontariato, poi, è la mancata regolarizzazione, da parte dei comuni, dei beneficiari di aiuti economici. E questo, precisa Legautonomie, nonostante l’obbligo per i comuni di predisporre e di rendere pubblico un Albo dei beneficiari (ai sensi dall’art. 22 della Legge 412/1991 e successivamente dall’art. 1 DPR 118/2000). Secondo la ricerca, infatti, la concessione di aiuti economici da parte del comune si connoterebbe più come una politica del consenso che come una progettazione e una programmazione delle risorse.
fonte: Redattore Sociale |