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Volontariato e norme antinfortunistiche applicabili e non Visualizza la notizia in formato PDF (aprirà una nuova finestra)
L’analisi del decreto in materia di sicurezza del lavoro e successive modifiche
Quali sono le norme immediatamente applicabili alle OdV, in materia di sicurezza del lavoro, e quali sono subordinate all’emanazione dei decreti attuativi? Qual'è la disciplina applicabile nel frattempo, Soprattutto dopo l'approvazione della legge "Milleproroghe" di agosto 2008, con la modifica dell’articolo 306, comma 2?  

Norme immediatamente applicabili
Rispetto alla questione delle norme immediatamente applicabili alle OdV, si osserva che l’inserimento delle OdV tra i soggetti che dovranno attendere l’emanazione dei decreti attuativi ex articolo 3, comma 3, del Testo Unico in materia di sicurezza, per dover applicare integralmente le nuove norme in materia di sicurezza sul lavoro.
A differenza degli altri soggetti destinatari del differimento previsto dall’articolo 3, le OdV non erano precedentemente destinatarie di alcuna normativa antinfortunistica specifica ed in particolare non erano soggette all’applicazione del D.lg 626/94.
Secondo Francesco Bacchini, autore di pubblicazioni sulla sicurezza del lavoro, “non essendo i volontari (di cui alla l. n. 266/1991) rientranti nel campo di applicazione soggettivo (di cui al D.Lgs. n. 626/1994) e, conseguentemente, non esistendo, in relazione all’attività, al servizio, senza dubbio peculiare, da essi svolto, alcun decreto di applicazione speciale, della disciplina antinfortunistica previgente, al quale riferirsi per garantire, comunque, la tutela della loro sicurezza e salute, e quindi, in attesa del nuovo provvedimento normativo di adattamento della disciplina (di cui al D.Lgs. n. 81/ 2008) alle specifiche caratteristiche dell’attività da essi eseguite (ex art. 3, comma 3), tali soggetti risulterebbero di diritto, prima ancora che di fatto, pur essendo destinatari della legislazione prevenzionistico- protettiva, sforniti, quanto meno per un anno, di qualsiasi precetto antinfortunistico e di protezione della salute, visto il termine (12 mesi) immodificabile previsto dall’art. 3, comma 3, per l’emanazione dei decreti applicativi o, in assenza di essi, per la diretta attuazione, anche nei settori sopra elencati, dei precetti generali e speciali del Testo Unico. Poichè tale ipotesi contrasterebbe con tutta evidenza con la ratio legis antinfortunistica e con il generale principio di ragionevolezza, è possibile ritenere che a tali soggetti, in attesa del decreto attuativo della disciplina di cui al D.Lgs. n. 81/2008 alle particolari caratteristiche del servizio da essi svolto o da quelle del lavoro da essi prestato, si applicherà, comunque, la disciplina preventivo-protettiva di cui all’intero D.Lgs. 626/1994”. (ISL, Igiene e Sicurezza del Lavoro, n. 9/2008, p.558, nota 2).

Tale conclusione, per quanto frutto di un pregevole tentativo di razionalizzare ciò che appare (alla luce dell’analisi dell’iter legislativo) una lacuna del T.U., contrasta con una più generale e sistematica valutazione della non estensibilità al volontariato della logica lavoristica che proprio i decreti attuativi dovranno chiarire.
Non appare affatto irragionevole ipotizzare che, in attesa della emanazione dei decreti attuativi, poiché non vi è alcuna normativa applicabile, nessuna norma antinfortunistica dovrà essere attuata dalle OdV nei confronti dei propri membri volontari.
Conferma della diversa tesi qui sostenuta giunge da un autorevole fonte: il Consiglio di stato che, in sede consultiva, interpellato nel 2002 dalla Regione Liguria sul punto della applicabilità ai volontari impegnati in attività di protezione civile della disciplina prevista dal Dlgs 626/94, pervenne, dopo ampia ed approfondita istruttoria ad una conclusione negativa: “non potendosi inserire i volontari di protezione civile in nessuna delle categorie indicate dal legislatore (vedi citato art. 2 comma 1 lett. a) de d.lgs n. 626/94) deve ritenersi che gli stessi non possono essere destinatari della disciplina del predetto decreto legislativo”.
Stando così le cose il tentativo di razionalizzare o correggere il legislatore ipotizzando, nel periodo transitorio corrente tra l’entrata in vigore del T.U. e l’emanazione dei decreti attuativi, l’applicabilità della 626 al volontariato cozza -  ancor più sonoramente – con l’inapplicabilità al volontariato della normativa antinfortunistica.
Occorre dunque considerare che, mentre alcune ragioni ben fondate, la specificità dei rischi cui sono soggetti i lavoratori, ha indotto il legislatore a sospendere l’applicabilità del T.U. prevedendo l’ultrattività delle norme previgenti e specifiche dettate per Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, protezione civile, pronto soccorso e pubblico soccorso, università, scuole etc…, ragioni diverse, e parimenti fondate, inducono a ritenere che per il volontariato l’applicazione dell’art 3 comma 3° del T.U. dia luogo a conseguenze diverse.
L’interpretazione che qui si critica finisce per sottoporre il volontariato ad una disciplina, quella della 626, che in precedenza non era applicabile a tale settore, si tratta cioè non di un effetto di “estensione” e non di “ultrattività” che non è riconducibile né alla ratio né, tanto meno, alla lettera della legge e che quindi sarebbe frutto di una interpretazione “creativa” dell’interprete.
Riteniamo, quindi, più aderente al testo ed al senso della norma, che la prima applicazione al volontariato della normativa antinfortunistica sia stata dal legislatore effettivamente differita, senza prevedere l’applicabilità medio tempore di alcuna norma in attesa che i decreti attuativi chiariscano entro quali limiti ed in che termini il rapporto di volontariato sia “equiparabile” a quello di lavoro senza che ciò si traduca in un eccesso di delega da parte del Governo o in una violazione del principio di eguaglianza.
 
Disciplina transitoria
Rispetto agli adempimenti per la disciplina transitoria (per tutti i destinatari del T.U. e quindi anche per le OdV, pur con la considerazione del prevalere della sospensione annuale dell’art. 3 comma 3), ricordiamo che sono stati modificati dalla legge 2 agosto 2008, n. 129 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97- recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di  allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 2008, n. 128.
I commenti all'articolo 306 - Disposizioni finali - confermano che,  non solo gli obblighi di valutazione dei rischi, ma anche  tutti gli adempimenti conseguenti sono sospesi sino al 1° gennaio 2009. L’inciso “fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti” conduce alle stesse difficoltà interpretative viste nel punto i precedente in quanto le OdV non erano destinatarie di alcuna norma al riguardo. Le conclusioni sono dunque analoghe.
 
(A cura dell'avvocato Marco Quiroz Vitale, consulente Ciessevi)


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