 L'Agenzia per le Onlus con l'Atto di Indirizzo ribadisce l’esenzione dal pagamento per il volontariato
L'Agenzia per le Onlus, con deliberazione del Consiglio n.60 dell'11 febbraio 2009, ha approvato l'Atto di Indirizzo di carattere generale contenente chiarimenti in relazione all'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro riguardante gli atti fondativi delle Organizzazioni di Volontariato.
Il mandato istituzionale dell'Agenzia prevede, tra gli altri, il compito di ispezione per la uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare per quanto concerne le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, il terzo settore e gli enti non commerciali. Inoltre l'Agenzia segnala alle autorità competenti i casi nei quali norme di legge o di regolamento determinano distorsioni nell'attività delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti, formulando proposte di indirizzo ed interpretazione.
L'Agenzia ha ritenuto opportuno fare chiarezza sulla questione delle modalità di esenzione dal pagamento dell'imposta di registro riguardante gli atti fondativi delle Organizzazioni di Volontariato con un Atto di Indirizzo.
Secondo l'Atto le organizzazioni di volontariato, secondo l'articolo 3, comma 2, della legge 266/91, possono avere la struttura giuridica che ritengono più adeguata al raggiungimento dei propri fini, purché compatibile con lo scopo solidaristico e hanno piena libertà sulla forma dell'atto costitutivo e/o statuto purchè rispettimo una serie di requisiti e obblighi previsti dal codice civile. Nessuna indicazione è, invece, prevista nella legge in merito alla registrazione dello statuto e dell'atto costitutivo.
L'articolo 6 della legge quadro, inoltre, dispone che siano le regioni e le province autonome a disciplinare l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.
In tale ambito l'agenzia evidenzia che esistono nel Paese differenti disposizioni regionali. In alcuni casi è stato introdotto l'obbligo di registrazione dello statuto, che la legge quadro non prevede, e in aggiunta è anche richiesto all'ente di dimostrare la propria operatività anteriormente all'iscrizione nel registro per un periodo che varia dai 6 mesi ai 2 anni.
In riferimento all'imposta di Registro, l'Atto di indirizzo fa notare che è la stessa Legge quadro sul volontariato a disporre che "Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro" (art. 8, co. 1). Ne deriva che, per disposizione di legge, le Organizzazioni di Volontariato sono esonerate dal pagamento di tali imposte.
L'Agenzia delle Entrate ha recepito questa disposizione con la dirmazione della circolare del Ministero delle Finanze n. 3 del 25 febbraio 1992 agli uffici periferici chiarendo che le organizzazioni di volontariato sono esonerate dal pagamento dell'imposta.
Tuttavia, ancora oggi, si registrano difficoltà di applicazione della norma, motivo per cui l'Agenzia per le Onlus pone all'attenzione dell'Amministrazione finanziaria il problema e sollecita un ulteriore chiarimento per ribadire che la registrazione degli atti fondativi delle Organizzazioni di Volontariato può avvenire senza il pagamento dell'imposta di registro e per chiarire le modalità inerenti alla dimostrazione dell'avvenuta iscrizione nel Registro ai fini dell'esenzione o all'eventuale recupero dell'imposta dovuta, in caso di mancata iscrizione dell'organizzazione.
L'auspicio è che gli uffici periferici possano applicare tale agevolazione in maniera puntuale e senza incorrere in eventuali divergenze interpretative sul territorio nazionale.
Scarica l'Atto di Indirizzo. |