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Studi di settore e imprese sociali Visualizza la notizia in formato PDF (aprirà una nuova finestra)
L’Agenzia per le Onlus, nell’ambito del Tavolo Tecnico istituito con l’Agenzia delle Entrate, ha proposto di esaminare l’applicabilità degli studi di settore alle imprese sociali
L’Agenzia per le Onlus, nell’ambito del Tavolo Tecnico istituito con l’Agenzia delle Entrate, ha proposto di esaminare l’applicabilità degli studi di settore alle imprese sociali (ex D.lgs. 155/2006), evidenziando l’inidoneità di tale strumento a cogliere l’effettiva capacità produttiva di tali soggetti.

Secondo il dettato normativo, la qualifica di impresa sociale può essere acquisita da tutte le organizzazioni private “che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale” nei settori elencati nell’art. 2 del D.lgs. 155/2006, ovvero svolgendo attività di impresa, a prescindere dai suddetti settori, purché destinata all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o disabili. Gli utili e gli avanzi di gestione non possono esser ripartiti ma devono essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio (assenza di scopo di lucro).
Da quanto sopra risulta evidente che i vincoli imposti dal legislatore a questi soggetti non possono non incidere sui ricavi potenziali prodotti dagli stessi.
L’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento, condividendo quanto rilevato da questa Agenzia, con nota del 24 marzo u.s., evidenziava che “la mancanza dello scopo di lucro e l’impegno di personale disabile o svantaggiato potrebbero non conciliarsi perfettamente con un modello statistico-matematico sviluppato sulla base di rapporti economici tra fattori produttivi”. Pertanto, la stessa preannunciava che avrebbe fornito gli opportuni indirizzi in merito al trattamento delle “imprese sociali ai dipendenti uffici in fase di redazione della circolare relativa gli studi di settore approvati per il periodo d’imposta 2008”.
Conformemente a quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate - con la circolare n. 29 del 18 giugno 2009, paragrafo 10 - è intervenuta precisando che, in considerazione di tali caratteristiche e “in particolar modo per la mancanza dello scopo di lucro e l’impiego di personale disabile o svantaggiato, le imprese sociali potrebbero non conciliarsi perfettamente con gli studi di settore (…). Gli stessi indicatori di coerenza, presenti negli studi di settore, potrebbero risultare sfalsati e non rappresentativi, dal momento che il fine “ultimo” dell’impresa sociale non è il profitto (…). Nel confermare l’applicazione degli studi di settore anche alle imprese sociali, si rappresenta che nell’eventuale fase di controllo, effettuata sulla base degli studi di settore, gli uffici dovranno tener conto, di volta in volta, della sussistenza del requisito della mutualità, delle particolari situazioni locali e della tipologia di attività svolta, così da valutare la credibilità dei ricavi presunti a fronte di quanto dichiarato dal contribuente”.
Con riferimento a quanto sopra, l’Agenzia per le Onlus - pur consapevole che l’eventuale inapplicabilità degli studi di settore ai soggetti impresa sociale dovrà essere espressamente sancita da un atto di carattere normativo - ritiene fondamentale l’intervento
dell’Amministrazione Finanziaria in quanto stimolo indispensabile per una successiva azione del legislatore.
L’Agenzia per le Onlus, riconoscendo nella circolare in oggetto un valido incentivo alla diffusione delle imprese sociali, esprime soddisfazione per l’importante risultato raggiunto, frutto del positivo confronto avviato nell’ambito del Tavolo Tecnico istituito con l’Agenzia delle Entrate.

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