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La sintesi dell'adempimento Modello Eas alla luce delle ultime novità
Chi deve compilare
Tutte le associazioni non commerciali, ivi comprese quelle che si limitano a riscuotere quote associative o contributi, sono tenute in via generale alla compilazione del modello EAS. Il modello è composto da una parte anagrafica e da 38 dichiarazioni su aspetti fiscali, organizzativi e gestionali dell’ente.

Effetti della comunicazione
Gli enti associativi che, nel termine del 15 dicembre 2009, non invieranno il modello EAS compilato, non potranno usufruire dei regimi agevolativi ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva, come per esempio le quote associative non saranno più detassate (il regime agevolato è definito dall’articolo 148 del TUIR e dall’articolo 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del DPR 633/1972).
Per gli enti costituiti dal 15 ottobre in poi il modello EAS dovrà essere inviato entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente.

Compilazione semplificata
Con la circolare 45/E dell’Agenzia delle Entrate è prevista una semplificazione nella compilazione del modello EAS qualora i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali siano già in possesso di un’Amministrazione pubblica, per evitare inutili duplicazioni di comunicazione dei medesimi dati e notizie (articolo 6, comma 4, legge 212/2000 “Statuto del contribuente”).

Quali soggetti provvedono all’invio del modello con compilazione semplificata:

  1. Enti associativi i cui dati sono disponibili presso pubblici registri;
  2. Enti associativi i cui dati sono disponibili presso amministrazioni pubbliche.


1. Enti associativi iscritti a pubblici registri disciplinati dalla normativa di settore

  • le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri (di cui alla legge 383/2000);
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri (di cui alla legge 266/1991) che svolgono attività commerciali al di fuori di quelle marginali (Decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995) e che, pertanto, non assumono la qualifica di Onlus di diritto; 
  • le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al CONI (ai sensi dell’articolo 7 del DL 136/2004, convertito in legge 186/2004, diverse da quelle espressamente esonerate dall’articolo 30 del DL 185/2008) che non soddisfano i requisiti prescritti ai fini dell’esonero dalla presentazione del modello; 
  • le associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e quindi siano iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle Prefetture, dalle Regioni o dalle Province autonome (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 361/2000).

Il caso delle associazioni che sono qualificate anche come Onlus parziali
Quegli enti (le associazioni di cui alla legge 287/91 e gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose riconosciute dallo stato) che hanno strutturato come Onlus solo una parte delle proprie attività, saranno esonerati per le attività riconducibili al ramo Onlus, mentre per le altre attività dovranno procedere alla comunicazione semplificata.

2. Enti associativi i cui dati sono disponibili presso amministrazioni pubbliche

  • le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’Interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese; 
  • i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge 2/1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo; 
  • le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel CNEL nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali, gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni e gli istituti di patronato che, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della legge 152/2001, svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime; 
  • le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, destinatarie delle disposizioni recate dall’articolo 14 del DL 35/2005, convertito con modificazioni dalla legge 80/2005, e dell’articolo 1, comma 353 della legge 266/2005 (per esempio Associazione italiana per la ricerca sul cancro).

Soggetti esclusi
È ribadito l’esonero per:

  • associazioni pro-loco che optano per l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 398/1991; 
  • associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) che non svolgono attività commerciale; 
  • organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’articolo 6 della legge 266/1991, che non svolgono attività commerciali al di fuori di quelle marginali individuate con Decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995.

Casi particolari di esclusione dalla compilazione
Sono escluse dall’onere della comunicazione dei dati rilevati ai fini fiscali:

  • le Onlus di opzione, associazioni iscritte all’Anagrafe unica delle Onlus;
  • le organizzazioni non governative (Ong) riconosciute idonee ai sensi della legge 49/87 in quanto Onlus di diritto

Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali (Modello EAS) e le Istruzioni per la compilazione sono disponibili sul sito: www.ciessevi.org; o sul sito dell’Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.gov.it .

Scarica l'Informativa in formato PDF frutto della collaborazione tra: Acli Lombardia, Agesci Lombardia, Arci Lombardia, Auser Lombardia e Coordinamento dei Centri di servizio per il volontariato della Lombardia.


Per informazioni, accompagnamento alla compilazione del modello e all’invio telematico:
Ciessevi Area Consulenza - dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 19
tel: 02.45475857 - fax: 02.45475458
e-mail:

 


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