Ciessevi

Regolamento per accedere ai servizi di sportello Visualizza la notizia in formato PDF (aprirà una nuova finestra)
Art. 1 - Finalità, titolarità e caratteristiche

1. Lo sportello del Centro di Servizio per il Volontariato per la provincia di Milano eroga servizi di risposta ai quesiti posti dalle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte al Registro regionale del Volontariato della Regione Lombardia per sostenerne e qualificarne le attività, nel rispetto del mandato istituzionale come indicato nella deliberazione n. 1 del 6 ottobre 1997 del Comitato di Gestione per il Fondo Speciale per il Volontariato della Regione Lombardia e secondo quanto definito nell’art. 15 della Legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266 e dal Decreto del Ministero del tesoro dell’ 8 ottobre 1997.

2. La titolarità del servizio è del CiEsseVi.
CiEsseVi in quanto Centro di Servizio per il Volontariato, ha la responsabilità delle informazioni rivolte alle organizzazioni che ne usufruiscono tramite il servizio di sportello. CiEsseVi risponde della completezza delle informazioni fornite direttamente o tramite i propri consulenti.
Resta ferma la responsabilità personale delle persone fisiche che hanno agito in nome e per conto dell'Ente richiedente e della relativa persona giuridica per le scelte assunte e gli atti connessi.

3. Il servizio di sportello è accessibile per telefono dalle ore 14.00 alle ore 19.00 dal lunedì al venerdì. È possibile richiedere informazioni anche tramite fax, posta ordinaria ed elettronica. E' inoltre possibile fissare appuntamenti.

4. In via ordinaria i servizi di sportello sono: di consulenza puntuale per rispondere a richieste specifiche; di consulenza nella verifica di procedure, atti, documenti. Altri servizi di accompagnamento costante sono soggetti a delibera specifica del Comitato Direttivo.

Art. 2 – Modalità di accesso allo sportello e di erogazione delle prestazioni

1. L'accesso allo sportello avviene con risposta diretta telefonica dell’operatore di tipo informativo e orientativo generale, legislativo e/o invio di materiale informativo e promozionale del Centro di Servizio a disposizione degli operatori di sportello.

2. L'erogazione delle prestazioni avviene con risposta differita non telefonica attraverso l'operatore di sportello o consulenti per aspetti di maggior complessità o specificità. In tal caso la risposta avviene attraverso un secondo contatto con l’organizzazione richiedente mediante appuntamenti o l'invio di comunicazioni e/o materiale predisposto ad hoc dal Centro di Servizio. In quest'ultimo caso l'intervento del consulente deve svolgere le funzioni previste nell'art. 1, in stretta collaborazione con il responsabile di sportello in riferimento al raggiungimento dell'obiettivo della consulenza.

3. Per accedere alle erogazioni delle prestazioni di cui al comma 2) del presente articolo il richiedente deve preventivamente sottoscrivere o inviare per posta o fax una dichiarazione2 attraverso la quale è classificato in una delle categorie previste all'art.3.

Art. 3 – Soggetti destinatari del servizio

1. Coerentemente con i vincoli delle norme che istituiscono i Centri di Servizio per il Volontariato, il servizio è rivolto alle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte al Registro regionale del Volontariato operanti sul territorio della Provincia di Milano. Possono, inoltre, accedere al

2. servizio, con modalità differenti, anche altre organizzazioni senza finalità di lucro, soggetti singoli, enti pubblici e privati.

3. L'accesso allo sportello del Centro di Servizio, come descritto al comma 1 dell'art. 2, è possibile per organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte al Registro regionale del Volontariato, altre organizzazioni senza finalità di lucro, soggetti singoli, enti pubblici e privati.

4. L'erogazione delle prestazioni previste al comma 2) dell'art. 2 è regolata secondo le seguenti modalità:

a) Le organizzazioni di volontariato iscritte al Registro regionale del Volontariato della Regione Lombardia e le organizzazioni di volontariato non iscritte che dichiarano di essere di volontariato3 e cioè di ispirarsi ai principi degli art. 1, 2 e 3 della Legge sul volontariato 266/91" accedono gratuitamente all'erogazione delle prestazioni.

b) Le persone, intenzionate a costituire un'associazione, che intendono verificare la possibilità e opportunità di utilizzare la forma dell'organizzazione di volontariato accedono gratuitamente all'erogazione delle prestazioni.

c) Le persone singole, nel caso in cui non rientrino nel precedente punto b), accedono all'erogazione delle prestazioni previo rimborso delle spese sostenute da CIESSEVI per le prestazioni, quantificabili in € 27,18 per prestazione oraria dell’operatore di sportello e in € 92,45 per prestazione oraria del consulente. Le persone singole, che si qualificano come volontari o aspiranti volontari4 , accedono gratuitamente all'erogazione delle prestazioni codificabili come promozione del volontariato individuabili tra le altre nell'orientamento al volontariato, nella consulenza di verifica del proprio ruolo di volontario in rapporto alla propria organizzazione, alle istituzioni, alla scuola, al lavoro, alla normativa, ecc, nell'orientamento a modalità e percorsi formativi, di studio e di approfondimento.

d) Le organizzazioni del terzo settore senza finalità di lucro, non rientranti nei soggetti descritti nelle lettere precedenti accedono all'erogazione delle prestazioni previo rimborso delle spese sostenute da CIESSEVI per le prestazioni, quantificabili in € 27,18 per prestazione oraria dell’operatore di sportello e in € 92,45 per prestazione oraria del consulente.

e) Gli enti pubblici accedono all'erogazione delle prestazioni previo rimborso delle spese sostenute da CIESSEVI per le prestazioni, quantificabili in € 27,18 per prestazione oraria

f) dell’operatore di sportello e in € 92,45 per prestazione oraria del consulente. Il Comitato Direttivo si riserva di individuare modalità particolari per gli enti pubblici nei casi in cui le attività possano avere valenza di promozione del volontariato o dei servizi propri di CIESSEVI nei confronti del volontariato.

g) Gli enti pubblici e privati, non rientranti nella categoria dell'assenza della finalità di lucro, accedono all'erogazione delle prestazioni previo pagamento di una quota, quantificabili in € 48,93 per prestazione oraria dell’operatore di sportello e in € 114,19 per prestazione oraria del consulente.

Le richieste poste dalle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte al Registro regionale del Volontariato sono assolte in termini prioritari.

Art. 4 – Tempi di risposta

Il tempo massimo tra la richiesta e la prima risposta dipende dalla complessità delle richieste: per materiale disponibile e per quesiti semplici, il tempo massimo è una settimana; per le altre informazioni è un mese. Il tempo massimo di accesso all'operatore e ai consulenti è per telefono di quindici minuti e su appuntamento di un’ora. Tali tempi sono da considerarsi indicativi.

Art. 5 - Negata Risposta

CiEsseVi si riserva di non dare risposta nel caso reputi che l'organizzazione abbia attività o comportamenti contrastanti con le finalità del Centro di Servizio per il Volontariato e con le leggi vigenti. Analogamente anche chi assume, durante il rapporto, comportamenti non rispettosi degli operatori e dell'ente, può essere allontanato e non ricevere risposta.

Ogni persona che accede all'erogazione delle prestazioni è messa a conoscenza del presente regolamento e preventivamente all'erogazione della prima prestazione, le si richiede di sottoscrivere5 la ricevuta della consegna di una copia del regolamento, la dichiarazione di appartenenza ad una delle tipologie indicate e il modulo relativo alla trattazione dei dati.

NOTE

1. Delibera del Comitato Direttivo del 20 giugno2000 e successivamente aggiornato di tariffario valido per l’anno 2000 con delibera del Comitato Direttivo del 9 settembre 2000.

2. La dichiarazione è inserita nel modello in allegato 1.

3. Le organizzazioni di Volontariato non iscritte ai registri regionali dovranno sottoscrive la Dichiarazione di cui in allegato 1 in riferimento agli art. 1, 2 e 3 della legge 266/91

Art. 1 – Finalità e oggetto della legge

La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

Art. 2 – Attività di volontariato

Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte.

Art. 3 – Organizzazione di volontariato

È considerata organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l’attività di cui all’articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.

Negli accordi degli aderenti, nell’atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l’organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l’assenza di finalità di lucro, la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l’obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea degli aderenti.

Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da esse svolta.

Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell’ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

4. Tali persone devono dichiarare, attraverso la compilazione del modulo di cui in allegato 1, la propria condizione di volontario o aspirante volontario.

5. Il documento da sottoscrivere è in allegato 1

-- La modulistica citata è disponibile presso lo Sportello di CIESSEVI


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