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Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunitā per l'infanzia e l'adolescenza Visualizza la notizia in formato PDF (aprirā una nuova finestra)

Legge 28 agosto 1997, n. 285: "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza"  
 La legge privilegia gli interventi cosiddetti "in rete sul territorio" cioè gli interventi realizzati da più enti in collaborazione tra di loro.

La legge ha tre caratteristiche fondamentali: 

  • Innovazione
  • Azione diffusa privato-sociale
  • Particolare attenzione alla famiglia

La legge istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. L'obiettivo è la realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti , la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando la famiglia in attuazione dei principi della Convenzione sui diritti del fanciullo.
Gli ambiti territoriali d'intervento sono definiti ogni tre anni dalle regioni, e possono essere individuati comuni, comuni associati ai sensi degli art.24, 25 e 26 della legge 142/90, comunità montane e provincie. I beneficiari sono gli enti locali compresi negli ambiti territoriali d'intervento.



Scarica il testo completo della legge 285/97 in formato .pdf (32 KB)

 


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