Enti associativi: on line il modello per comunicare i dati fiscali
Da presentare entro 60 giorni dalla data di costituzione
E’ stato approvato, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 settembre 2009, il modello con le relative istruzioni per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli Enti Associativi da presentare (articolo 30, dl 185/2008 convertito con modificazioni dalla legge 2/2009).
La norma è stata introdotta per permettere il controllo della corretta applicazione dell'articolo 148 del DPR 917/86 per le imposte dirette e dell'articolo 4 del DPR 633/1972 per le imposte indirette; norme che trattano la non imponibilità ai fini tributari delle quote sociali, dei corrispettivi e dei contributi per gli enti associativi.
Tali entrate continueranno ad essere non imponibili per gli enti associativi che sono in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria per le associazioni.
Soggetti tenuti alla presentazione del modello
associazioni politiche;
associazioni sindacali;
associazioni di categoria;
associazioni religiose;
associazioni assistenziali;
associazioni culturali;
associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività commerciale;
associazioni di promozione sociale;
associazioni di formazione extra-scolastica della persona;
società sportive dilettantistiche;
associazioni pro-loco;
organizzazioni di volontariato * (intese quelle OdV iscritte ai Registri regionali ma che svolgono attività produttive e commerciali extra DM 25 maggio 1995)*;
altri enti
* La specificità per le organizzazioni di volontariato introdotta dall’articolo 30
Il comma 5 dell'articolo 30 ribadisce che sono considerate onlus di diritto (secondo l'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 460/97) solo le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri che non svolgono attività commerciale al di fuori di quella marginale.
Il comma fornisce, quindi, una norma interpretativa della legge 266/91 sul volontariato e del decreto ministeriale del 25 maggio 1995: le agevolazioni fiscali previste per le Onlus di diritto (e quindi anche per le OdV) non possono essere quindi estese invece a quelle organizzazioni di volontariato che svolgono attività commerciale non marginale.
Pertanto, le organizzazioni di volontariato che hanno partita Iva e che svolgono attività commerciale perdono lo status di "onlus di diritto" e, di consguenza, sono obbligate all'invio della dichiarazione prevista dal comma 1.
Attenzione che una posizione Iva attiva, anche per le OdV, è indicatore presuntivo di commercialità continuativa.
Le attività commerciali e produttive marginali consentite sono individuate dal decreto ministeriale 25 maggio 1995:
attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;
attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempre che la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario
attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'articolo 111 comma 3 del Tuir, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.
Si ricorda che le attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e, in forza dell'articolo 8, comma 2, della legge 266/91, non sono soggette a IVA qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Si tratta in ogni caso di attività tese alla realizzazione degli obiettivi della OdV senza utilizzo degli strumenti tipici della concorrenza sul mercato (art. 2 D.M. 25 maggio 1995).
Sono escluse da tale adempimento:
le associazioni pro-loco che optano per l'applicazione delle norme di cui alla legge 398/1991;
le associazioni sportive dilettantistiche iscritte ai registri del CONI non svolgenti attività commerciale;
le associazioni di volontariato (ex legge 266/91) iscritte nei registri regionali e provinciali che non svolgono attività commerciale al di fuori di quella marginale prevista dalla legge 266/91 ed esplicitata dal D.M. 25-5-1995.
Termini di presentazione del modello Il Modello va presentato entro 60 giorni dalla data di costituzione (la data in cui atto costitutivo e statuto sono stati sottoscritti).
Come si comunica La trasmissione del modello avviene per via telematica e può essere eseguita direttamente o tramite gli intermediari abilitati.
Istruzioni per la compilazione Ai fini della presentazione del modello è obbligatoria l’indicazione del codice fiscale. Nel caso in cui il soggetto, tenuto all’obbligo di trasmissione del presente modello, non ne sia in possesso, può richiederne l’attribuzione al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate.
Scarica il Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli Enti Associativi
Scarica le Istruzioni per la compilazione
Obblighi successivi alla prima comunicazione In caso di variazione di alcuni dati (vedi Istruzioni per la compilazione allegate), il modello dovrà essere nuovamente presentato entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
In caso di perdita dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del d.l. n. 185 del 2008, il modello va ripresentato entro sessanta giorni, compilando l’apposita sezione “Perdita dei requisiti”.
Normativa e prassi Provvedimento del 2/09/2009 - Approvazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi da presentare ai sensi dell’articolo 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. (Pubblicato il 03/03/2009 ai sensi dell'art. 1, comma 361, L. 24/12/2007 n° 244). Circolare n.12 del 9 aprile 2009 Articolo 30 del Decreto legge n. 185/2008 coordinato con la legge di conversione n. 2/2009
Servizi Ciessevi
Ciessevi offre un servizio di supporto alla compilazione del Modello.
Informazioni
Ciessevi Area Consulenza, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle 19
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