| 5 per mille 2006, 2007 e 2008: riammissione degli esclusi |
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Entro venerdì 30 aprile 2010. Scarica l'Instant book con le novità della circolare dell'Agenzia delle Entrate del 26 marzo 2010 Anche grazie alla pressione di CSVnet e della rete dei Centri di servizio per il volontariato il Parlamento, nella seduta di giovedì 25 febbraio 2010, ha approvato, all’interno del decreto “Milleproroghe” (Decreto legge 194/09, convertito in legge 25/10), la proroga dei termini di presentazione dei documenti per quegli enti che, regolarmente iscritti per via telematica, sono rimasti esclusi dal 5 per mille nelle annualità 2006, 2007 e 2008 per i seguenti errori formali: Entro venerdì 30 aprile 2010, i legali rappresentanti dei soggetti esclusi dall'elenco definitivo del 5 per mille 2006, 2007 e 2008* devono spedire la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e copia del loro documento d’identità, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, pena la non ammissione al 5 per mille, alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dei medesimi soggetti. Scarica l'elenco degli enti di volontariato esclusi al 5 per mille 2006, aggiornato a novembre 2009, suddivisi in ordine di importo; denominazione e codice fiscale:
Scarica l'elenco degli enti di volontariato esclusi al 5 per mille 2007, aggiornato a novembre 2009, suddivisi in ordine di importo; denominazione e codice fiscale:
Per informazioni o consulenze chiamare l’Area Consulenza di Ciessevi, aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle 19, al numero telefonico: 02. 45475857, oppure scrivere una mail a: * In relazione alla terza edizione del 5 per mille (2008), non sono stati ancora pubblicati gli elenchi dei soggetti inclusi / esclusi dal riparto del 5 per mille. In assenza di una comunicazione della Direzione Regionale delle Entrate che attesti la cancellazione dell’ente – per ragioni formali – dagli elenchi del 5 per mille, si consiglia di monitorare il sito dell’Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.it . |
