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Libero accesso ai documenti amministrativi dei soggetti che operano nel pubblico interesse Visualizza la notizia in formato PDF (aprirà una nuova finestra)
La visione degli atti è riservata a coloro che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale
È stato pubblicato il “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti aministrativi” (Decreto Presidente della Repubblica n. 184 del 12 aprile 2006 - gazzetta ufficiale n. 114 del 18 maggio 2006).
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi é esercitabile nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale é richiesto l'accesso.
Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non é tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.
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