
Pubblicata sul 1° Supplemento Ordinario al BURL n.9 del 28 febbraio 2006
Il Consiglio regionale ha approvato le modifiche alla legge regionale 28/1996 in materia di associazionismo (articolo 4) all’interno della legge n.5 del 24 febbraio 2006 “Disposizioni in materia di servizi alla persona e alla comunità”.
La legge è stata pubblicata sul 1° Supplemento Ordinario al BURL n.9 del 28 febbraio 2006.
In pratica:
• si è introdotto il concetto della promozione sociale nella l.r. 28/96 avviando il percorso di applicazione della legge n.383/2000 sulle associazioni di promozione sociale.
• è prevista l’istituzione di apposite le sezioni provinciali e regionali delle associazioni di promozione sociale all’interno dei registri provinciali e del registro regionale
• è prevista la possibilità di iscrizione delle associazioni di promozione sociale di carattere nazionale nel sezione regionale del registro delle associazionismo che hanno sede operativa nel territorio della Regione Lombardia;
Le associazioni iscritte nei registri della legge regionale 28/96 conservano l’iscrizione nei medesimi registri, mentre le associazioni iscritte nei registri 28/96 e 23/99 che hanno i requisiti per essere associazioni di promozione sociale in attesa dell’istituzione dell’apposito registro sono considerate con l’entrata in vigore della legge “associazioni di promozione sociale”.