 Pubblicata la manovra finanziaria con un aumento dell’aliquota al 21 per cento
La manovra finanziaria, pubblicata venerdì 16 settembre sulla Gazzetta Ufficiale, ha innalzato l’aliquota Iva dal 20 al 21 per cento.
L’aumento avrà effetto dal giorno successivo a quello di pubblicazione della manovra sulla Gazzetta Ufficiale.
Ricordiamo che, ai fini dell’applicazione Iva ciò che rileva è la data di effettuazione delle operazioni che si realizza:
- per le cessioni di beni al momento della consegna o della spedizione del bene;
- per le prestazioni di servizi, al momento di pagamento del corrispettivo (o dell’emissione della fattura, se essa precede il pagamento del corrispettivo);
- per le cessioni di beni immobili, al momento della stipula dell’atto.
Pertanto, le prestazioni/cessioni effettuate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della manovra in G.U. saranno interessate all’innalzamento dell’aliquota dal 20 al 21 per cento.
L'applicazione dell'aliquota superiore è immediata e quindi ogni operazione effettuata a partire dalla data in vigore della nuova norma va assoggettata ad Iva al 21 per cento.
Le aliquote del 4% e del 10% rimangono, invece, invariate.
La vecchia aliquota al 20% non sparirà perché continuerà ad applicarsi alle operazioni effettuate prima dell'entrata in vigore della nuova norma.
Per individuare però tale delicato momento in cui l'operazione si considera effettuata, e quindi applicare la corretta aliquota, occorre far riferimento all'articolo 6 del DPR 633/1972 che detta criteri diversi per la cessione di beni e le prestazioni di servizi, richiedendo di individuare correttamente la natura dell'operazione.
Senza entrare nella specificità delle complesse operazioni e regimi speciali che necessitano di un approfondimento specifico singolo ( acquisti intracomunitari, esportazioni, prestazioni spettacolistiche, viaggi, ecc.ecc.) si possono fissare alcune regole generali in merito alla cessione di beni ed alle prestazioni di servizi per il passaggio corretto alla nuova aliquota.
Per le cessioni di beni le operazioni si considerano effettuate:
a) all'atto della consegna o della spedizione se si tratta di beni mobili;
b) all'atto della stipulazione del contratto se si tratta di beni immobili (fatti salvi tutti gli effetti costitutivi e traslativi che si realizzano successivamente).
Per le prestazioni di servizi invece ( salvo taluni casi specifici), la prestazione si considera effettuata all'atto del pagamento del corrispettivo per cui non ha nessuna rilevanza l'avvenuta esecuzione, in tutto o in parte, della prestazione.
Ricadute sugli enti non profit dell'innalzamento dell'aliquota Iva
Tutti i consumatori finali e di conseguenza anche gli enti non profit in regime esclusivamente istituzionale oppure con commercialità forfettaria ( legge 398/91 ad esempio) subiranno di conseguenza un rincaro sui costi che strutturalmente acquistavano precedentemente con aliquota al 20%.
La conseguenza ovvia è che i costi istituzionali degli enti non profit subiranno un corrispondente proporzionale incremento automatico dall'innalzamento dell'aliquota IVA dal 20% al 21%, vista l'indetraibilità dell'IVA per tali soggetti, aggravando anche la complessiva situazione di bilancio e/o rendiconto di tali enti, pure a parità di costi effettuati. |