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Il Trust, un utile e moderno strumento di tutela del disabile Visualizza la notizia in formato PDF (aprirà una nuova finestra)
Un approfondimento di Anmic (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili)
L'art. 2 della Convenzione definisce il trust come "un rapporto giuridico istituito da una persona, il costituente - con atto fra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico".
Questo istituto anglosassone è entrato a far parte del nostro ordinamento per effetto della firma e successiva ratifica (Legge 16 ottobre 1989 n. 364) da parte del Governo italiano, della Convenzione dell'Aja del 1º luglio 1985 "relativa alla legge sui trusts ed al loro riconoscimento".
Il riconoscimento dell'istituto del trust nel nostro ordinamento costituisce un efficiente strumento di tutela del disabile, in previsione soprattutto del decesso delle persone normalmente deputate alla sua assistenza, poiché viene utilizzato per tutelare sia interessi morali che patrimoniali, come per esempio la possibilità di destinare beni immobili o mobili registrati al soggetto bisognoso, e permette al disabile di rendersi parte di atti e rapporti giuridici.
Oggi, quindi, qualsiasi cittadino italiano può validamente istituire un trust, ovvero un rapporto giuridico avente ad oggetto beni di qualsivoglia natura, per beneficiare persone dallo stesso, a sua scelta, individuate.
Il trust è un istituto che si basa essenzialmente su un rapporto fiduciario tra disponente (c.d. settlor) ovvero il titolare del bene o del patrimonio e il soggetto cui vengono trasferiti i beni e a cui viene affidata la gestione del patrimonio e la cura degli interessi del beneficiario (c.d. trustee).
Il trustee, gestore del trust, è equiparabile alla figura del tutore, ma se ne differenzia dal punto di vista giuridico poichè il trustee riceve i beni per amministrarli secondo le disposizioni impartitegli con l'atto istitutivo del trust e ne acquista la proprietà, anche se vincolata allo scopo e dalle regole dettate dai genitori per la successione del gestore; il tutore, invece, non diviene titolare di alcun patrimonio, poiché è solo un rappresentante legale nominato dal tribunale.
Nel caso specifico in cui il genitore richieda che il suo patrimonio venga utilizzato per provvedere alla tutela del figlio disabile sia da un punto di vista economico che assistenziale, il genitore costituisce un trust che abbia come scopo il mantenimento e la cura del figlio disabile attraverso una gestione professionale del patrimonio.
Con l'atto istitutivo del trust, il genitore/disponente disciplina le situazioni giuridicamente bisognose di regolamentazione, ne individua le finalità, identifica i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli, descrive la patologia del figlio e le terapie e le assistenze necessarie.
Il trustee acquista la proprietà dei beni conferiti in trust per disporne esclusivamente ai fini della realizzazione dello scopo del trust ovvero per mantenere, sostenere e curare il soggetto disabile fino alla sua morte.
L'effetto tipico del trust è la segregazione patrimoniale poiché il patrimonio conferito al trustee rimane insensibile alle vicende personali di quest'ultimo oltre che quelle proprie del disponente.
Infatti i beni conferiti in trust e a questo fine trasferiti al trustee, non entrano a far parte del patrimonio personale di quest'ultimo con la conseguenza che i beni segregati non sono soggetti alle pretese dei creditori personali né rientrano nel regime patrimoniale e/o successorio del trustee.
Ciò evita la possibile o eventuale commistione fra i beni personali del gestore degli interessi del bisognoso ed i beni da affidarsi al gestore stesso per la cura del bisognoso.
In conclusione l'utilizzo del trust si presenta più semplice, flessibile e vantaggioso per l'amministrazione degli interessi di un soggetto disabile rispetto ad altri istituti quali l'Amministratore di sostegno e la sostituzione fedecommissoria.
La disciplina sull'amministratore di sostegno, recentemente introdotta nel Codice Civile agli artt. 404 ss. dalla Legge 9 gennaio 2004 n. 6, prevede per la sua applicazione una forma semplificata e tempi ridotti, ma comporta comunque il ricorso ad una procedura pubblica non sempre preferibile al carattere strettamente privatistico e fiduciario del trust e adeguata alla gestione degli interessi del disabile.
L'istituto della Sostituzione fedecommissoria prevista agli artt. 692 e 699 codice civile, nonostante persegua gli stessi fini del trust, non può essere utilizzato quando il disabile non è persona interdetta; il trust invece può operare sia in presenza che in assenza di provvedimenti formali di interdizione e di inabilitazione. Inoltre il trust evita la doppia successione tipica della sostituzione fedecommissoria per effetto della quale i genitori istituiscono erede l'incapace con la previsione che i beni ereditari siano conservati per essere attribuiti, alla sua morte, alla persona o all'ente che ne ha avuto cura. Nel trust, invece, il trustee acquista la proprietà dei beni ma non è istituito erede.
Oltre a questi vantaggi, però, l'utilizzo del trust presenta anche dei limiti. Infatti la mancanza di una normativa italiana di diritto interno ne riduce le possibilità applicative e secondo l'art. 13 della Convenzione Aja spetta al giudice - in mancanza di una legge di attuazione - valutare caso per caso se riconoscere o meno l'efficacia di un trust interno, in considerazione della conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Inoltre, in base all'art. 15 della Convenzione stessa, il trust non può comunque pregiudicare l'applicazione di norme imperative; in particolare non può contrastare con le norme interne relative alla protezione dei minori e degli incapaci e con quelle relative alle successioni degli eredi legittimari.
(fonte Regione Lombardia)

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