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Novità per il non profit dalla Legge 248/2006, manovra "Bersani - Visco" Visualizza la notizia in formato PDF (aprirà una nuova finestra)
Versamenti telematici effettuati con il modello F 24 solo per i titolari di partita iva ed esenzione ICI esclusivamente per gli immobili utilizzati per le attività che non hanno esclusivamente natura commerciale
La manovra “Bersani –Visco” (legge 248/2006) varata questa estate prevede alcuni spunti di interesse per le organizzazioni non-profit.

Versamenti telematici dei titolari di partita Iva
A far data dal 1 ottobre 2006, i soggetti titolari di partita iva sono obbligati ad eseguire i versamenti obbligatori di qualunque natura effettuati con modello F24 attraverso il modello telematico F24online reperibile e scaricabile sul sito www.agenziaentrate.it oppure avvalendosi per tale adempimento di un intermediario abilitato.
Vediamo in dettaglio alcuni aspetti pratici di tale nuovo adempimento:
1. innanzitutto le ODV che hanno esclusivamente codice fiscale non sono interessate da tale adempimento e quindi potranno continuare ad effettuare i versamenti a mezzo della presentazione del modello F24 presso gli sportelli bancari o postali o dei concessionari della riscossione. Sarà loro facoltà, e non obbligo, effettuare anche tali versamenti in modalità telematiche.
2. Gli enti non-profit che hanno invece anche partita Iva sono obbligati a tale adempimento. Le strade da percorrere possono essere due.  
La prima:  l’ente si dota di proprio PIN richiedendolo all’Agenzia delle Entrate secondo la procedura descritta sul sito www.agenziaentrate.it , scarica i programmi software di compilazione e controllo degli F24 ed effettua in piena autonomia gli invii telematici. Si consiglia tale procedura in quanto è necessario indicare le coordinate bancarie di riferimento e quindi , gestendo la procedura in proprio, non si comunicano tali dati all’intermediario.
La seconda: l’ente si avvale di un intermediario abilitato per gestire tale pratica. In tal caso, oltre a comunicare all’intermediario gli estremi del conto da cui prelevare le somme, l’intermediario potrà richiedere un compenso per ogni volta che effettua tale servizio di pagamento telematico del modello F24.

L’esenzione totale ICI viene ridimensionata
L’articolo 39 del decreto riporta l’esenzione ICI esclusivamente per gli immobili utilizzati per le attività che non hanno esclusivamente natura commerciale. Quindi gli immobili utilizzati per finalità di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, nonché ricreative e sportive godono dell’esenzione ICI  solo se tali attività vengono svolte in forma non commerciale.
Ricordiamo brevemente che l’art. 7 comma 2-bis della legge 248/2005 aveva generalizzato ed esteso l’esenzione ICI a tutti gli immobili di qualsivoglia natura degli enti non-profit anche se svolgenti attività commerciale.
Di conseguenza l’imposta ICI, per gli immobili degli enti non-profit dove vengono effettuate attività commerciali, è dovuta per l’intero anno 2006 ( senza sanzioni per l’eventuale omesso acconto 2006 in quanto la norma è entrata in vigore il 4 luglio).


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