 La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 2 agosto 2010
La dichiarazione dei sostituti d'imposta si compone di due parti in relazione ai dati in ciascuna di esse richiesti: il Modello 770/Semplificato e il Modello 770/Ordinario.
Scadenza: la trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 2 agosto 2010 (in quanto il 31 luglio è sabato e il 1° agosto è festivo).
Modello 770/Semplificato
Il Modello 770/Semplificato deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno 2009 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Detto modello contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno 2009 per il periodo d'imposta precedente.
Scadenza: la trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 2 agosto 2010 (in quanto il 31 luglio è sabato e il 1° agosto è festivo) presentando il modello 770/2010 Semplificato.
Soggetti tenuti a presentare la dichiarazione Modello 770/2010 Semplificato:
- le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione);
- gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali);
- gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche università statali, regioni, province, comuni, ed enti privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali);
- le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
- le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- i Trust;
- i condomìni;
- le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice);
- le società di armamento;
- le società di fatto o irregolari;
- le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
- le aziende coniugali, se l'attività è esercitata in società fra coniugi;
- i gruppi europei d'interesse economico (GEIE);
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 600/73;
- i curatori fallimentari, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l'attività del sostituto d'imposta deceduto.
Sono tenuti alla presentazione i soggetti che:
- hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'INPS (precedentemente obbligati alla presentazione del Mod. O1/M), ad esempio: le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia;
- che hanno corrisposto compensi ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo e hanno optato per il regime agevolato, relativo alle nuove iniziative di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e non hanno, per espressa previsione normativa, effettuato ritenute alla fonte;
- i titolari di posizione assicurativa INAIL comunicano i dati relativi al personale assicurato, compilando l'apposito riquadro previsto per l'Istituto nella parte C relativa alla citata comunicazione;
- i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, nonché l'obbligo della denuncia nominativa ai sensi della L. n. 63 del 1993;
- le Amministrazioni sostituti d'imposta iscritte alle gestioni confluite nell'INPDAP, nonché gli enti con personale iscritto per opzione all'INPDAP;
- soggetti sostituti d'imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione assicurativa ENPDEP.
Modello 770/Ordinario
Il Modello 770/Ordinario deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative, a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell'anno 2009 od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, nonché i dati riassuntivi relativi alle indennità di esproprio e quelli concernenti i versamenti effettuati, le compensazioni operate ed i crediti d'imposta utilizzati.
Scadenza: la trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 2 agosto 2010 (in quanto il 31 luglio è sabato e il 1° agosto è festivo) presentando il modello 770/2010 Ordinario.
Soggetti tenuti a presentare la dichiarazione Modello 770/2010 Ordinario:
- le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione);
- gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali);
- gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali);
- le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
- le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- i Trust;
- i condomìni;
- le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice);
- le società di armamento;
- le società di fatto o irregolari;
- le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
- le aziende coniugali, se l'attività è esercitata in società fra coniugi;
- i gruppi europei d'interesse economico (GEIE);
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 600/73;
- i curatori fallimentari, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l'attività del sostituto d'imposta estinto.
Sono tenuti alla presentazione i soggetti che:
- hanno applicato nel 2009 l'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239;
- hanno applicato nel 2009 l'imposta sostitutiva sui dividendi ai sensi dell'art. 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600;
- hanno applicato nel 2009 l'imposta sostitutiva di cui all'art. 6 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, nonché all'art. 7 dello stesso decreto limitatamente ai soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 73, comma 1, lett. a) e d), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi);
- sono tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 6, comma 2, e 10 del D.Lgs. n. 461 del 1997;
- sono tenuti all'obbligo di comunicazione degli utili pagati nel 2009;
- rappresentanti fiscali di soggetto non residente.
(Fonte Agenzia delle Entrate) |